Array ( [0] => Array ( [title] => ASCOMAC: LE IMPRESE PER LA COGESTIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO PER L'ENERGIA DEL GOVERNO [link] => http://www.italianinnovation.it/html/modules/article/view.article.php?13193/c1 [description] => Categoria: Spotlight
Keywords: energia
Sommario: In vista dell’esame della Assemblea dell’Atto Camera 1441-ter-B in materia di Sviluppo ed Energia, Cogena esprime in un comunicato "con forza tutta la propria perplessità e contrarietà non alle RIU, strumento tecnico di connessione elettrica, ma alla relativa configurazione attualmente prevista all’art. 33 del provvedimento, in quanto finisce per essere da un lato uno strumento di esenzione dal versamento dell’accisa per l’energia elettrica consumata e, dall’altro, un vantaggio esclusivo a favore di una parte del settore industriale". L’art. 33 del provvedimento già approvato al Senato, continua il comunicato di Cogena, pur prevedendo, in linea di principio, aspetti estremamente positivi quali: pluralità di clienti finali, corresponsione degli oneri e corrispettivi alla sola energia elettrica prelevata sul punto di connessione, connessione intercomunale e interprovinciale, ne limita poi la portata e gli effetti, in base ad aspetti tecnici, ad un comparto del settore industriale; con riguardo alla connessione di unità di consumo ne “svilisce” la portata a mera occasione di esenzione dall’accisa; non coordina la normativa in materia di oneri e corrispettivi di sistema; non persegue alcun obiettivo di efficienza energetica e non porta vantaggi alla collettività. impedendo di fatto lo sviluppo della Generazione distribuita.
Diversi, aggiunge Gogena, i punti della nuova disciplina che fanno discutere.
Queste le ragioni per le quali Cogena non è d'accordo con il legislatore:

 1) al Senato, sostiene Cogena, ha deciso di introdurre e disciplinare uno strumento tecnico di connessione – RIU - a servizio di un solo settore, anziché sviluppare con una normativa coerente l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, su cui si fonda la Generazione Distribuita
2) ha “qualificato” la rete interna di utenza – RIU - solo “industriale” quando, invece, tale strumento di connessione è tipico e applicabile a tutti i settori
3) ha regolamentato specificatamente il caso di connessione di sole unità di consumo esclusivamente industriali, reintroducendo la disciplina dell’Emendamento Relatore Sen. Paravia n. 1.16 Atto Senato 1195 che ha ricevuto il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato e che, secondo le indicazioni del Sottosegretario Casero, determina una perdita di gettito pari a 4,5 milioni di euro annui Di fatto l’art. 33, nella attuale stesura, non porta alcun apprezzabile vantaggio a favore della collettività, ma soltanto alcuni benefici fiscali per uno specifico sottosettore dell’industria peraltro con rilevanti ripercussioni sul gettito.
In particolare aggiunge Cogena, il legislatore
1) non ha tenuto conto della normativa riguardante i Sistemi efficienti di utenza – Unità di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento connesse con collegamento privato a unità di consumo, di cui agli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 115/2008 -, non prevedendo raccordo alcuno tra le due norme
2) per le nuove realizzazioni, introduce oneri relativi al sistema elettrico nazionale alla energia “consumata”, con l’unica esclusione delle reti interne di utenza industriali preesistenti (comma 5), oneri che troveranno probabile applicazione in base al comma 27, art. 30 sulle reti private
3) esclusivamente per le RIU preesistenti e solo industriali, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, saranno applicati alla sola energia elettrica ”prelevata” nei punti di connessione (comma 6), mentre per i Sistemi efficienti di utenza di cui al D.Lgs. n. 115/2008, l’applicazione degli oneri di sistema riguarda la “energia scambiata”
4) prevede, tra l’altro, a differenza della legislazione vigente, una pluralità di clienti finali e non un solo cliente finale. Di fatto l’art. 33, nella sua attuale stesura, non semplifica né coordina le diverse normative in essere in materia di oneri e corrispettivi, introducendo ulteriori elementi di distinzione per normare
[descriptionHtmlSyndicated] => 1 [date] => Tue, 23 Jun 2009 05:35:58 +0200 [source] => http://www.italianinnovation.it/html/modules/article/ [author] => redazione ) ) ITALIAN INNOVATION :: Articolo Articolo XML http://www.italianinnovation.it/html/modules/article/view.article.php?13193/c1 2010-09-09T03:00:30+02:00 info@italianinnovation.it ARTICLE @ XOOPS powered by FeedCreator ASCOMAC: LE IMPRESE PER LA COGESTIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO PER L&#039;ENERGIA DEL GOVERNO 2009-06-23T05:35:58+02:00 2009-06-23T05:35:58+02:00 2009-06-23T05:35:58+02:00 http://www.italianinnovation.it/html/modules/article/view.article.php?13193/c1 redazione Categoria: Spotlight<br />Keywords: energia<br />Sommario: In vista dell’esame della Assemblea dell’Atto Camera 1441-ter-B in materia di Sviluppo ed Energia, Cogena esprime in un comunicato "con forza tutta la propria perplessità e contrarietà non alle RIU, strumento tecnico di connessione elettrica, ma alla relativa configurazione attualmente prevista all’art. 33 del provvedimento, in quanto finisce per essere da un lato uno strumento di esenzione dal versamento dell’accisa per l’energia elettrica consumata e, dall’altro, un vantaggio esclusivo a favore di una parte del settore industriale". L’art. 33 del provvedimento già approvato al Senato, continua il comunicato di Cogena, pur prevedendo, in linea di principio, aspetti estremamente positivi quali: pluralità di clienti finali, corresponsione degli oneri e corrispettivi alla sola energia elettrica prelevata sul punto di connessione, connessione intercomunale e interprovinciale, ne limita poi la portata e gli effetti, in base ad aspetti tecnici, ad un comparto del settore industriale; con riguardo alla connessione di unità di consumo ne “svilisce” la portata a mera occasione di esenzione dall’accisa; non coordina la normativa in materia di oneri e corrispettivi di sistema; non persegue alcun obiettivo di efficienza energetica e non porta vantaggi alla collettività. impedendo di fatto lo sviluppo della Generazione distribuita.<br />Diversi, aggiunge Gogena, i punti della nuova disciplina che fanno discutere.<br />Queste le ragioni per le quali Cogena non è d'accordo con il legislatore:<br /><br /> 1) al Senato, sostiene Cogena, ha deciso di introdurre e disciplinare uno strumento tecnico di connessione – RIU - a servizio di un solo settore, anziché sviluppare con una normativa coerente l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, su cui si fonda la Generazione Distribuita<br />2) ha “qualificato” la rete interna di utenza – RIU - solo “industriale” quando, invece, tale strumento di connessione è tipico e applicabile a tutti i settori<br />3) ha regolamentato specificatamente il caso di connessione di sole unità di consumo esclusivamente industriali, reintroducendo la disciplina dell’Emendamento Relatore Sen. Paravia n. 1.16 Atto Senato 1195 che ha ricevuto il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato e che, secondo le indicazioni del Sottosegretario Casero, determina una perdita di gettito pari a 4,5 milioni di euro annui Di fatto l’art. 33, nella attuale stesura, non porta alcun apprezzabile vantaggio a favore della collettività, ma soltanto alcuni benefici fiscali per uno specifico sottosettore dell’industria peraltro con rilevanti ripercussioni sul gettito.<br />In particolare aggiunge Cogena, il legislatore <br />1) non ha tenuto conto della normativa riguardante i Sistemi efficienti di utenza – Unità di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento connesse con collegamento privato a unità di consumo, di cui agli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 115/2008 -, non prevedendo raccordo alcuno tra le due norme<br />2) per le nuove realizzazioni, introduce oneri relativi al sistema elettrico nazionale alla energia “consumata”, con l’unica esclusione delle reti interne di utenza industriali preesistenti (comma 5), oneri che troveranno probabile applicazione in base al comma 27, art. 30 sulle reti private<br />3) esclusivamente per le RIU preesistenti e solo industriali, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, saranno applicati alla sola energia elettrica ”prelevata” nei punti di connessione (comma 6), mentre per i Sistemi efficienti di utenza di cui al D.Lgs. n. 115/2008, l’applicazione degli oneri di sistema riguarda la “energia scambiata”<br />4) prevede, tra l’altro, a differenza della legislazione vigente, una pluralità di clienti finali e non un solo cliente finale. Di fatto l’art. 33, nella sua attuale stesura, non semplifica né coordina le diverse normative in essere in materia di oneri e corrispettivi, introducendo ulteriori elementi di distinzione per normare<br />